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REGOLAMENTO D'ISTITUTO: biblioteca

Art. 1 Generalità e norme transitorie

La Biblioteca d’Istituto si compone di due sezioni distinte, situate ed operanti nei due plessi dell’Istituto stesso e cioè il Liceo Scientifico “P. Paschini” e l’Istituto Magistrale “G: Marchi”.
Il sistema di classificazione, le norme di catalogazione e lo schedario amministrativo attualmente in adozione presso la Biblioteca del Liceo dovranno essere estesi, compatibilmente con i tempi e le risorse disponibili, alla Biblioteca dell’Istituto Magistrale.
Tutte le altre disposizioni qui di seguito elencate, saranno invece vincolanti per entrambe le biblioteche dall’entrata in vigore del presente Regolamento.



Art. 2 Dotazione, catalogo, accessibilità

La Biblioteca dell’Istituto:
a) comprende libri ed altro materiale a stampa classificati secondo il sistema Dewey
b) comprende una sezione di riviste
c) è fornita di uno schedario elettronico organizzato per autori, titoli, soggetti, numerazione topografica Dewey e numero d’inventario
d) è accessibile, individualmente, a tutte le componenti della scuola entro i limiti dell’orario stabilito annualmente dal Collegio dei Docenti ed affisso all’ingresso. Le classi possono invece accedervi solo se accompagnate da un docente che si rende responsabile di eventuali danni od ammanchi.



Art. 3 Funzioni della Biblioteca

La Biblioteca intende offrire a tutte le componenti della scuola validi strumenti per la ricerca, l’approfondimento e l’aggiornamento personale. Per questi motivi, nei limiti del possibile, dovrà garantire modalità d’accesso agevoli per il prestito e la consultazione.



Art. 4 Rapporti con il Territorio

La Biblioteca si ripromette di sviluppare forme di collaborazione con strutture ed enti che possiedano o gestiscano biblioteche nell’ambito del territorio anche al fine di una generale partecipazione alle iniziative tese a curare gli interessi e lo sviluppo culturale del territorio stesso. In particolare è da prevedere:
a) l'uniformazione delle classificazioni delle biblioteche dell'istituto con quelle più importanti già presenti sul territorio;
b) l'immissione nella rete Internet del catalogo delle opere presenti nelle due biblioteche;
c) il prestito esterno.



Art. 5 Gestione della Biblioteca

Ognuna delle due sezioni della Biblioteca d’Istituto è gestita da un Direttore, nominato dal Collegio dei Docenti e coadiuvato:
a) dagli insegnanti che intendano offrire una collaborazione spontanea alle attività non di prestito ed eventualmente retribuita, in base alle indicazioni annuali del Collegio dei Docenti, attraverso il Fondo d’Istituto;
b) dagli insegnanti che garantiranno il servizio di prestito, incentivato attraverso il Fondo d’Istituto, in base alle indicazioni annuali del Collegio dei Docenti;
c) da insegnanti, studenti e genitori che intendano offrire una collaborazione spontanea e gratuita alle attività non di prestito;
d) dal personale non docente sia nel normale espletamento del servizio, sia opportunamente incentivata attraverso il Fondo d’Istituto.



Art. 6 Direzione della Biblioteca

Il Direttore di ognuna delle due sezioni della Biblioteca:
a) entro il 30 ottobre raccoglie le adesioni spontanee di collaborazione, elabora un programma di lavoro, stabilisce l’orario di funzionamento della Biblioteca;
b) entro il 30 novembre (per due terzi della somma disponibile) e il 20 maggio (per il restante terzo) raccoglie le proposte di nuovi acquisti presentate, individualmente o attraverso i rappresentanti, le Assemblee, ecc.., le vaglia e le presenta al Consiglio d’Istituto;
c) tiene aggiornato lo schedario e il registro di ingresso;
d) controlla l’andamento generale e pregresso del prestito;
e) modifica, se lo ritiene necessario, la dislocazione fisica delle opere, e ne controlla lo stato di conservazione e l’effettiva presenza negli scaffali;
f) nell’ambito delle opere di facile consumo, può operare una selezione delle opere giacenti al fine di eliminare o sostituire quelle deteriorate, mantenere un aggiornamento adeguato del materiale e garantire un’adeguata disponibilità di spazi per i nuovi acquisti. Le opere eventualmente eliminate verranno offerte a titolo gratuito, ad altri enti territoriali, a docenti, studenti e personale non docente dell’Istituto o, infine, inviate al macero.

Art. 7 Prestito ordinario

Il prestito ordinario viene regolamentato come segue:
a) tutto il materiale stampato e classificato presente nella Biblioteca, ad eccezione delle opere enciclopediche, è accessibile al prestito;
b) al prestito hanno diritto gli studenti, i docenti e il personale non docente;
c) ogni opera data in prestito deve essere segnalata sul registro dei prestiti, con le modalità in esso contenute, dai docenti incaricati;
d) ogni opera può essere data in prestito per trenta giorni;
e) tutte le opere vanno restituite entro il 20 di maggio;
f) gli alunni che devono sostenere l’esame di maturità possono ottenere il prestito anche dopo il 20 maggio, con l’obbligo di restituire in segreteria le opere richieste entro la data di pubblicazione dei risultati dell’esame;
g) è vietato prendere in prestito o detenere più di quattro opere per volta a persona e contemporaneamente.

Art. 8 Prestito straordinario

Il prestito straordinario osserverà le seguenti condizioni:
a) è consentito il prestito di opere, eccetto quelle enciclopediche, agli ex alunni dell’Istituto che eventualmente, ne facciano richiesta, con l’obbligo di restituzione entro trenta giorni rinnovabili in casi straordinari, per altri trenta;
b) è consentito, agli studenti, ai docenti ed al personale non docente dell’Istituto, la possibilità di richiedere in prestito opere eccetto quelle enciclopediche, per il periodo estivo. In tale caso il prestito va richiesto a partire dal 1° giugno e fino al termine delle lezioni e si intende prorogato sino al 30 settembre dello stesso anno.

Art. 9 Mancata restituzione del prestito o ritardo

Nel caso in cui non venga restituita l'opera prestata entro 60 gg. dalla scadenza stabilita, il Direttore della Biblioteca, dopo gli avvertimenti di legge, applicherà le seguenti sanzioni:
a) per gli studenti delle classi dalla prima alla quarta e per tutti coloro che hanno usufruito del prestito: acquisto della stessa opera o di un'opera di valore equivalente;
b) per gli studenti che hanno già concluso il corso degli studi, oltre a quanto stabilito al punto a), verranno avvertite dell'inadempienza le Segreterie delle facoltà universitarie presso le quali si iscriveranno;
c) per tutti coloro, studenti e non studenti, che non risponderanno agli avvisi di restituzione, la Segreteria si riserva il diritto di procedere per via amministrativa, in base alle disposizioni vigenti, al fine di ottenere la restituzione dell’opera presa in prestito o di altra equivalente;
d) ritardi inferiori ai 60 gg. rispetto alla scadenza comporteranno l'esclusione dal prestito per il doppio del periodo di ritardo.

Art. 10 Smarrimento, furto, danneggiamento

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento dell’opera avuta in prestito, il richiedente è tenuto, in subordine e alternativamente:
a) a reintegrare l’opera perduta;
b) se questa non è più reperibile in commercio a sostituirla con un’altra di pari valore e su indicazione del Direttore della Biblioteca;
c) a risarcire la Biblioteca mediante una personale collaborazione lavorativa nella o per la stessa o mediante la cessione di beni culturali personali alla medesima. Il tutto, ovviamente, dovrà essere proporzionato al danno causato ed avvenire su indicazione del Direttore della Biblioteca.

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