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Regolamento d’Istituto: Allievi
CAPO PRIMO – COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI

Art. 1

Le abilità comportamentali dello studente costituiscono obiettivi fondamentali dell’azione formativa dell’Istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 è stato introdotto il "Patto educativo di corresponsabilità" quale impegno congiunto scuola-famiglia, che vincola i principali attori dell'impresa educativa su alcune condizioni fondamentali per il successo formativo. Sulla base di questo nuovo atto pattizio il Consiglio di Classe determina nell’ambito della programmazione didattica le regole di comportamento consone al regolare svolgimento delle lezioni, non in contrasto con il regolamento d’Istituto e definite con il concreto riferimento alle caratteristiche della classe in questione.

Art. 2

Per una regolare convivenza all’interno dell’ambiente scolastico, gli Studenti sono tenuti ad osservare quanto segue: - come tutti gli operatori della scuola, gli studenti non possono fumare nei locali scolastici; - fatta eccezione per situazioni di impedimento fisico, durante l’intervallo gli studenti possono rimanere in aula solo se sorvegliati; possono circolare nei corridoi e negli spazi contigui alla scuola, ma non uscirne; - per recarsi in palestra gli studenti sono accompagnati dai docenti o dai collaboratori scolastici, particolarmente se minorenni; - gli studenti sono tenuti in generale ad un comportamento consono all’ambiente scolastico, nel rispetto delle persone e delle cose altrui: è preciso dovere civico rispettare gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, in quanto tali beni appartengono alla comunità scolastica; - l’Istituto non risponde di beni ed oggetti personali lasciati incustoditi e smarriti.

Art. 3

Gli studenti, come del resto tutti gli operatori scolastici, sono tenuti a mantenere, all’interno dell’Istituto, un comportamento conforme ai seguenti principi: - rispetto delle persone e riconoscimento della loro pari dignità, pur nella diversità dei ruoli; - disponibilità al dialogo, accettazione delle diversità, solidarietà.

CAPO SECONDO – FREQUENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ASSENZE

Art. 4 Libretto personale. Rapporti con le famiglie

Il libretto costituisce per lo studente il documento ufficiale per giustificazioni, permessi, comunicazioni fra scuola e famiglie e voti. Esso dovrà essere debitamente firmato nella prima pagina dai genitori o dalla persona che esercita la patria potestà. Lo studente è tenuto ad avere sempre con sé il libretto e ad esibirlo ad ogni richiesta. Non sono ammesse falsificazioni, contraffazioni, cancellature illeggibili. I rapporti con le famiglie sono tenuti, oltre che mediante comunicazioni scritte sul libretto personale o con lettera, anche con colloqui settimanali o mensili con i Docenti e nei ricevimenti generali pomeridiani, programmatici di norma due volte nell’anno scolastico. Il Dirigente Scolastico riceve i genitori su appuntamento telefonico.

Art. 5

- Tutti gli studenti sono richiamati all’esigenza di essere puntuali all’inizio delle lezioni. Gli alunni possono entrare nelle aule a partire dalle ore 7.50 e sono tenuti ad essere presenti in classe al suono della seconda campana senza attardarsi sulle scale e nei corridoi. - Gli studenti che arrivano a scuola con consistente anticipo potranno raccogliersi nella biblioteca del Liceo ”Paschini” o nel corridoio interno dell’Istituto “Marchi”. - Gli alunni che arrivano in ritardo sono accolti in classe, con giustificazione, dall’insegnante dell’ora che lo segnala sul registro di classe. Qualora manchi la giustificazione scritta, questa verrà presentata il giorno successivo. Il coordinatore di classe prende visione delle situazioni ricorrenti per sottoporle al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico. - Le uscite anticipate saranno concesse dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore solo per gravi necessità, attestate, se possibile, da documentazione. e devono possibilmente essere richieste con un giorno di anticipo. La Presidenza si riserva di verificare lo stato delle cose con un contatto telefonico nel caso di allievi minorenni - Le giustificazioni per le assenze vanno compilate in tutte le loro parti e devono essere firmate da uno dei genitori, salvo che per i maggiorenni. Le assenze per malattia di durata superiore a cinque giorni devono essere accompagnate da certificato medico che attesti la possibilità di riammissione a scuola. - In caso di assenze prolungate o di irregolarità, i singoli insegnanti o il Coordinatore di Classe provvederanno ad informare le famiglie tramite il Dirigente Scolastico. - Le uscite dalle aule durante le lezioni saranno concesse dagli insegnanti per non più di un alunno alla volta. - Non è consentito agli alunni soffermarsi nei corridoi o recarsi presso i distributori automatici durante le ore di lezione. - Al termine delle lezioni non è consentito lasciare libri o altro materiale sotto i banchi. - Qualora la classe debba spostarsi dall’aula per recarsi nei laboratori o in palestra, sarà opportuno che gli alunni portino con sé denaro od oggetti di valore: la scuola declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti personali.

CAPO TERZO – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto di ogni singola disciplina, ma, in virtù delle nuove norme, contribuisce alla formulazione del voto di condotta che può essere determinante per la promozione stessa dell'allievo. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni. Nei periodi di allontanamento dalla scuola, è previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 7 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono: a) mancata ottemperanza ai doveri scolastici; b) fatti che turbano il regolare andamento dell’attività didattica; c) assenze ingiustificate; d) danni a locali, arredi, attrezzature; e) offesa al decoro ed all’onorabilità delle persone; f) comportamento censurabile nel corso di attività extra-scolastiche (visite e gite scolastiche, stage, manifestazioni varie); g) offesa alla morale, alla religione, alle istituzioni ed oltraggio al corpo insegnanti; h) fatti che costituiscono reato; i) reati di particolare gravità, perseguibili d’ufficio o per i quali l’Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. Pericolo per l’incolumità delle persone.

Art. 8 Sanzioni

Per i comportamenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 7, vengono irrogate le seguenti sanzioni: - ammonizione diretta in classe, oppure - riparazione e/o recupero, per quanto possibile, del danno arrecato, od attività formativa a favore della comunità scolastica. Per i comportamenti di cui alle lettere c) dell’art. 7, vengono irrogate le seguenti sanzioni: - ammonimento scritto mediante comunicazione alle famiglie. Per i comportamenti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 7, vengono irrogate le seguenti sanzioni: riparazione e/o rimborso, per quanto possibile, del danno arrecato, oppure - allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni, oppure - obbligo, per lo stesso periodo, di attività svolte a scuola a favore della comunità a fini formativi ed educativi. - riparazione e/o rimborso, per quanto possibile, del danno arrecato, ed eventualmente: - allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni, oppure - obbligo, per lo stesso periodo, di attività svolte a scuola a favore della comunità a fini formativi ed educativi. Per i comportamenti di cui alle lettere h) e i) dell’art. 7, vengono irrogate le seguenti sanzioni: - allontanamento dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del reato ed al permanere delle situazioni di pericolo, sentiti l’Autorità giudiziaria ed i Servizi sociali, gli studenti interessati e le loro famiglie.

Art. 9 Organi competenti ad irrogare le sanzioni

- Per le mancanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 7 gli organi competenti ad infliggere le sanzioni sono gli insegnanti o il DIRIGENTE SCOLASTICO. - Per le mancanze di cui alle lettere c) dell’art. 7 l’organo competente ad infliggere le sanzioni è il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Consiglio di Classe. - Per le mancanze di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) dell’art. 7 gli organi competenti ad infliggere le sanzioni sono il Consiglio di Classe, per gli allontanamenti fino a 15 giorni, il Consiglio di Istituto per quelli di maggiore gravità.

Art. 10 Procedimenti

Il procedimento disciplinare si avvia con la “contestazione della mancanza”, così da consentire allo studente di esprimere le sue giustificazioni. Nel caso di ammonizione diretta in classe, la contestazione della mancanza può essere formulata all’istante, anche oralmente, ed eventualmente annotata sul registro di classe. Nel caso di annotazione sul registro di classe, devono essere annotate sul registro anche le giustificazioni addotte dallo studente. Nel caso di ammonimento scritto mediante comunicazione alle famiglie, deve essere attivata preliminarmente la comunicazione della “contestazione delle mancanze” allo studente, con invito a presentarsi in data stabilita per esporre le proprie giustificazioni. Nel caso in cui la “contestazione della mancanza” sia di competenza di un organo collegiale, tale contestazione deve essere notificata per iscritto allo studente, con invito a presentarsi in data stabilita per esporre le proprie giustificazioni, eventualmente accompagnato dai genitori. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dallo studente, che ha facoltà di produrre testimonianze a lui favorevoli. I procedimenti verranno messi in atto anche in pendenza dell'impugnazione da parte dell'allievo e verranno interrotti in caso di esito positivo di quest'ultima.

Art. 11 Ricorsi

Nel caso di ammonimento scritto, è ammesso ricorso, da parte dei genitori o direttamente dallo studente maggiorenne, all’Organo di Garanzia interno della scuola. Nel caso di allontanamento da scuola, i genitori o lo studente maggiorenne possono fare ricorso, entro quindici giorni, all'Organo di Garanzia che decide in via definitiva.

Art. 12 Organo di Garanzia interno alla scuola

All’interno dell’istituto è istituito l’Organo di Garanzia, che elegge nel suo seno un Presidente e formula un regolamento per il suo funzionamento. Esso coincide con la Giunta Esecutiva.

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